Il referendum giustizia sulla separazione delle carriere dei magistrati si è già svolto: gli elettori hanno votato domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 e hanno respinto la legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento nel 2025. Con la vittoria del No la riforma non è entrata in vigore e gli articoli della Costituzione sulla magistratura sono rimasti quelli di prima. Ecco che cosa prevedeva il testo, come funziona un referendum costituzionale, quali erano gli argomenti delle due parti e quali sono stati i risultati, con le informazioni aggiornate a ottobre 2026.

Che cos'è un referendum costituzionale

Il referendum costituzionale, detto anche confermativo, è regolato dall'articolo 138 della Costituzione. Le leggi che modificano la Carta devono essere approvate da ciascuna Camera due volte, con un intervallo di almeno tre mesi tra le due deliberazioni; nella seconda votazione serve la maggioranza assoluta dei componenti.

Se nella seconda votazione la legge non raggiunge i due terzi in ciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblicazione può essere chiesto un referendum da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali. In quel caso la legge viene promulgata solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi.

A differenza del referendum abrogativo previsto dall'articolo 75, quello costituzionale non ha quorum: il risultato è valido qualunque sia il numero dei votanti e vince l'opzione che ottiene più voti validi.

Il percorso della riforma in Parlamento

Il disegno di legge costituzionale, di iniziativa del governo e intitolato «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera il 16 gennaio 2025 e dal Senato il 22 luglio 2025, come ricostruisce la scheda della Camera dei deputati. Dopo la seconda deliberazione, conclusa nell'autunno 2025 con la maggioranza assoluta ma senza i due terzi, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.

Sono poi state presentate le richieste di referendum, ammesse dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Il decreto del presidente della Repubblica ha fissato il voto per il 22 e 23 marzo 2026: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sulla scheda gli elettori trovavano due opzioni: Sì per confermare la riforma, No per respingerla.

Che cosa prevedeva la riforma

La legge interveniva su sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). I punti principali erano tre.

  • Separazione delle carriere: magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri) avrebbero avuto percorsi professionali distinti, senza possibilità di passare da una funzione all'altra.
  • Due Consigli superiori: al posto dell'attuale CSM unico, un Consiglio superiore della magistratura giudicante e uno della magistratura requirente, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. I componenti togati sarebbero stati scelti per sorteggio tra i magistrati, quelli laici per sorteggio da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune.
  • Alta Corte disciplinare: un nuovo organo di quindici giudici, competente in via esclusiva sui procedimenti disciplinari di tutti i magistrati, funzione oggi svolta dal CSM. Tre membri sarebbero stati nominati dal presidente della Repubblica, tre sorteggiati da un elenco parlamentare, nove sorteggiati tra magistrati con lunga esperienza (sei giudicanti e tre requirenti).
TemaCostituzione in vigoreRiforma respinta
CarriereUnica magistratura; giudici e pm si distinguono per funzioniCarriere separate per giudici e pubblici ministeri
Organo di autogovernoUn solo CSMDue CSM, uno per i giudicanti e uno per i requirenti
Scelta dei membri togatiElezione da parte dei magistratiSorteggio tra i magistrati
Scelta dei membri laiciElezione da parte del Parlamento in seduta comuneSorteggio da un elenco compilato dal Parlamento
Disciplina dei magistratiCompetenza del CSMAlta Corte disciplinare di 15 membri

Gli argomenti del Sì e del No

A sostegno della riforma si erano schierati i partiti della maggioranza di governo, alcune forze di opposizione, una parte dell'avvocatura penalista e alcuni magistrati. Secondo i sostenitori del Sì, la separazione delle carriere avrebbe reso più evidente la distanza tra chi accusa e chi giudica, completando il principio del giudice «terzo e imparziale» previsto dall'articolo 111 della Costituzione; il sorteggio dei componenti dei Consigli e l'Alta Corte disciplinare avrebbero inoltre ridotto il peso delle correnti interne alla magistratura nelle nomine e nei procedimenti disciplinari. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva presentato la riforma come attuazione del processo accusatorio.

Contro la riforma si erano espressi la maggior parte delle opposizioni e l'Associazione nazionale magistrati. Secondo i sostenitori del No, la distinzione tra funzioni esisteva già e la separazione avrebbe rotto la cultura comune di giudici e pubblici ministeri; il sorteggio e un organo disciplinare esterno al CSM avrebbero indebolito l'autogoverno e l'autonomia della magistratura, con il rischio di pressioni indirette. I critici sostenevano anche che il testo non affrontava problemi come la durata dei processi e la carenza di risorse. I sostenitori del Sì replicavano che la riforma non poneva i pubblici ministeri sotto il controllo del governo.

Consiglio: per verificare i dati ufficiali di un referendum o di un'elezione, compresi quelli per Comune e sezione, la fonte di riferimento è il servizio Eligendo del Ministero dell'Interno; per il testo delle leggi costituzionali fa fede la Gazzetta Ufficiale.

Il risultato del voto di marzo 2026

Ha prevalso il No, come riferito nel resoconto ANSA dello scrutinio. Secondo i dati finali del servizio Eligendo del Viminale riportati da LaPresse, in Italia il No ha ottenuto il 53,74% dei voti validi (14.461.375) e il Sì il 46,26% (12.448.216), con uno scarto di circa due milioni di voti. Nella circoscrizione Estero il risultato si è invertito: Sì al 56,34%, No al 43,66%. Sommando Italia ed estero, il No si è attestato al 53,23% e il Sì al 46,77%.

L'affluenza in Italia è stata del 58,93%; tra gli italiani all'estero la partecipazione è stata molto più bassa, intorno al 28%, e il dato complessivo si è fermato al 55,7%. Il No è risultato in vantaggio nella maggior parte delle Regioni, mentre il Sì ha prevalso in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Poiché nel referendum costituzionale non esiste quorum, il risultato è stato valido indipendentemente dall'affluenza. Con la vittoria del No la legge non è stata promulgata: restano in vigore il CSM unico, l'elezione dei suoi componenti e le norme attuali sulla disciplina dei magistrati.

Le reazioni e che cosa succede ora

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di rispettare la decisione degli elettori, ha parlato di un'occasione persa e ha annunciato che il governo sarebbe andato avanti; il ministro Nordio ha detto di prendere atto della decisione. I leader delle opposizioni hanno letto il risultato come un messaggio politico al governo, mentre la giunta dell'Associazione nazionale magistrati lo ha definito «non un punto di arrivo, ma un punto di partenza». A ottobre 2026 una nuova riforma costituzionale sulla separazione delle carriere non è stata approvata dal Parlamento: qualsiasi modifica futura dovrebbe ripercorrere da capo l'iter previsto dall'articolo 138.

Domande frequenti

Quando si è votato il referendum sulla giustizia?

Domenica 22 marzo 2026 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle 15.

Chi ha vinto il referendum giustizia?

Il No, con il 53,74% dei voti validi in Italia (53,23% contando anche l'estero). La riforma è stata quindi respinta e non è entrata in vigore.

Serviva il quorum?

No. Il referendum costituzionale dell'articolo 138 non prevede quorum: conta solo la maggioranza dei voti validi.

La separazione delle carriere è in vigore?

No. Con l'esito del referendum la Costituzione è rimasta invariata e la magistratura ha ancora un unico CSM (aggiornato a ottobre 2026).

Che differenza c'è con un referendum abrogativo?

Il referendum abrogativo serve a cancellare in tutto o in parte una legge ordinaria e richiede che voti la maggioranza degli aventi diritto; quello costituzionale conferma o respinge una legge di revisione della Costituzione e non ha quorum.

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