Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano e, secondo la Costituzione, «rappresenta l'unità nazionale». Non governa e non guida una maggioranza politica: il suo compito è garantire il corretto funzionamento delle istituzioni. Le regole su come viene eletto, quanto dura in carica e quali poteri esercita sono scritte negli articoli dall'83 al 91 della Carta, ai quali si aggiungono altre norme sparse nel testo. Ecco come funziona, con i dati aggiornati a ottobre 2026.

Chi è il presidente della Repubblica in carica

Dal 2015 il presidente della Repubblica è Sergio Mattarella, nato a Palermo il 23 luglio 1941. Secondo la biografia ufficiale pubblicata dal Quirinale, è il dodicesimo presidente della storia repubblicana: è stato eletto per la prima volta il 31 gennaio 2015 e rieletto il 29 gennaio 2022.

La rielezione del 2022 è arrivata con 759 voti, come riportato dall'agenzia ANSA: è il secondo risultato più alto di sempre dopo quello di Sandro Pertini (832 voti). È stata anche la seconda rielezione nella storia della Repubblica, dopo quella di Giorgio Napolitano nel 2013. Il giuramento per il secondo mandato si è svolto il 3 febbraio 2022 davanti al Parlamento in seduta comune. Poiché il mandato dura sette anni, il secondo settennato si concluderà nel 2029.

Come viene eletto: il Parlamento in seduta comune

In Italia il capo dello Stato non è scelto direttamente dai cittadini. L'articolo 83 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che a votarlo sia il Parlamento riunito in seduta comune, cioè deputati e senatori insieme, integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dai Consigli regionali. La Valle d'Aosta ne ha uno solo.

Il voto è segreto e le maggioranze richieste cambiano con il passare degli scrutini:

  • nei primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi dell'assemblea;
  • dal quarto scrutinio in poi basta la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti.

Questo meccanismo spinge le forze politiche a cercare un'intesa ampia nelle prime votazioni, ma evita lo stallo se l'accordo non si trova. L'articolo 85 prevede che, trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente della Camera convochi il Parlamento in seduta comune con i delegati regionali. Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione avviene entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere; nel frattempo il presidente uscente resta in carica.

Requisiti, durata del mandato e giuramento

Per diventare presidente della Repubblica, secondo l'articolo 84, bisogna essere cittadini italiani, aver compiuto cinquant'anni e godere dei diritti civili e politici. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico. Il mandato, fissato dall'articolo 85, dura sette anni: un periodo più lungo della legislatura, che è di cinque anni. La Costituzione non vieta la rielezione, come dimostrano i casi di Napolitano e Mattarella.

Prima di assumere le funzioni, il nuovo eletto giura «fedeltà alla Repubblica» e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune (articolo 91). Al termine del mandato, l'ex presidente diventa senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, come previsto dall'articolo 59.

AspettoCosa prevede la CostituzioneArticolo
Chi eleggeParlamento in seduta comune più tre delegati per Regione (uno per la Valle d'Aosta)83
MaggioranzaDue terzi nei primi tre scrutini, poi maggioranza assoluta83
Età minima50 anni84
Durata7 anni85
SupplenzaIl presidente del Senato in caso di impedimento temporaneo86
Scioglimento delle CamerePossibile, sentiti i presidenti delle Camere, con il limite del «semestre bianco»88
ControfirmaGli atti sono validi solo se controfirmati dai ministri proponenti89
ResponsabilitàSolo per alto tradimento o attentato alla Costituzione90
GiuramentoDavanti al Parlamento in seduta comune91

I poteri del capo dello Stato

L'articolo 87 elenca le principali attribuzioni. Il presidente della Repubblica:

  • può inviare messaggi alle Camere;
  • indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
  • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo;
  • promulga le leggi ed emana i decreti con valore di legge e i regolamenti;
  • indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
  • nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato;
  • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorre;
  • ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
  • presiede il Consiglio superiore della magistratura;
  • può concedere la grazia e commutare le pene;
  • conferisce le onorificenze della Repubblica.

Altri poteri si trovano in diverse parti della Costituzione. Con l'articolo 74 il presidente, prima di promulgare una legge, può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato chiedendo una nuova deliberazione; se le Camere la approvano di nuovo, la promulgazione è obbligatoria. L'articolo 92 gli affida la nomina del presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, dei ministri; il governo deve poi ottenere la fiducia di entrambe le Camere (articolo 94). L'articolo 135 gli attribuisce la nomina di cinque dei quindici giudici della Corte costituzionale, mentre l'articolo 59 gli consente di nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti, fino a un massimo di cinque.

Consiglio: per leggere il testo esatto degli articoli citati conviene consultare direttamente la versione ufficiale della Costituzione pubblicata dal Senato, che riporta anche le modifiche approvate nel tempo, come la riduzione del numero dei parlamentari.

Scioglimento delle Camere e «semestre bianco»

Uno dei poteri più rilevanti è lo scioglimento anticipato delle Camere, previsto dall'articolo 88. Il presidente può sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse, dopo aver sentito i rispettivi presidenti. In pratica, è lo strumento che porta a elezioni anticipate quando in Parlamento non esiste più una maggioranza in grado di sostenere un governo.

La Costituzione pone però un limite: il presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del proprio mandato, il cosiddetto «semestre bianco», a meno che quel periodo non coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. La regola serve a evitare che un presidente a fine mandato possa influire sulla composizione del Parlamento che dovrà eleggere il suo successore.

Controfirma, responsabilità e supplenza

Il presidente della Repubblica non risponde politicamente dei propri atti. Per questo l'articolo 89 stabilisce che nessun suo atto è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità; gli atti con valore legislativo e gli altri indicati dalla legge richiedono anche la controfirma del presidente del Consiglio.

Secondo l'articolo 90, il capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne in due casi: alto tradimento e attentato alla Costituzione. In queste ipotesi può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'articolo 86 regola infine le situazioni di emergenza. Se il presidente non può esercitare le funzioni per un impedimento temporaneo, a sostituirlo è il presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il presidente della Camera indice l'elezione del nuovo capo dello Stato entro quindici giorni, salvo i termini più lunghi previsti quando le Camere sono sciolte o vicine alla scadenza.

Il ruolo di garanzia nella vita istituzionale

Nella forma di governo parlamentare italiana, il potere di indirizzo politico spetta al governo e alla maggioranza che lo sostiene in Parlamento. Il presidente della Repubblica svolge invece una funzione di garanzia: verifica gli atti che firma, cura i passaggi delicati come le crisi di governo e le consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo, presiede il CSM e il Consiglio supremo di difesa. È per questo che la sua elezione richiede maggioranze ampie e che il mandato è più lungo di quello delle Camere: l'obiettivo dei costituenti era rendere la figura il più possibile indipendente dalle maggioranze del momento.

Domande frequenti

Quanto dura il mandato del presidente della Repubblica?

Sette anni, come stabilisce l'articolo 85 della Costituzione. La rielezione non è vietata.

I cittadini possono votare direttamente il presidente della Repubblica?

No. Lo elegge il Parlamento in seduta comune, insieme ai delegati delle Regioni, con voto segreto.

Chi è il presidente della Repubblica oggi?

Sergio Mattarella, eletto nel 2015 e rieletto il 29 gennaio 2022. Il suo secondo mandato scade nel 2029 (aggiornato a ottobre 2026).

Il presidente può rifiutarsi di firmare una legge?

Può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato chiedendo una nuova deliberazione. Se le Camere la approvano di nuovo, deve promulgarla.

Chi sostituisce il presidente se è impedito?

In caso di impedimento temporaneo le funzioni passano al presidente del Senato. Se l'impedimento è permanente, si procede a una nuova elezione.

L’autore